(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 32 del 27 luglio 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La legge tutela le condizioni di vita degli animali di affezione e promuove comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose del benessere degli animali, delle esigenze ambientali e di quelle sanitarie, sia per la prevenzione e cura delle malattie proprie delle specie tutelate che per quelle trasmissibili agli altri animali ed all'uomo. 2. Ai fini della legge si intendono per animali di affezione gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, compresi quelli che svolgono attivita' utili all'uomo, nonche' i cani vaganti od inselvatichiti e le colonie di gatti liberi.